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Capodanno in zona rossa. Tutte le regole per la notte di S.Silvestro e l’1 gennaio.

Come è noto dal 31 dicembre fino al 6 gennaio (ad eccezione del solo 4 gennaio “arancione”) in tutta Italia vigeranno le regole della zona rossa stando al decreto-legge 18 dicembre 2020. Dal 7 gennaio tornano in vigore le regole stabilite dal Dpcm del 3 dicembre, che scadrà il 15 gennaio.

Riassumiamo, secondo quanto riportato nel decreto e nelle Faq del governo, quali sono le principali regole da rispettare.

– NOTTE DI SAN SILVESTRO e 1 GENNAIO

A Capodanno è vietato spostarsi tra le 22 del 31 dicembre e le 7 del mattino del 1 gennaio 2021. Non si potrà uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità (oltre alle attività sportiva e motoria). Sarà possibile uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, ma non più di due persone, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi. Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve comunque avvenire entro il coprifuoco. Da Giorno 1 gennaio il coprifuoco tornerà ad essere tra le 22 e le 5 del mattino successivo.

– FESTE PUBBLICHE E PRIVATE

Le feste sono vietate «nei locali pubblici e nei luoghi privati». Come successo per il Natale, anche il Capodanno sarà sorvegliato speciale da parte delle forze dell’ordine impegnate nei controlli non solo su strade e autostrade ma anche sul web, per intercettare i tentativi di organizzare feste e veglioni clandestini (ANSA).

– RISTORANTI E BAR

I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

– AUTOCERTIFICAZIONE

Servirà il modulo per muoversi durante la giornata all’interno del proprio comune, oltre che per entrare e uscire dalla propria città per «comprovate esigenze lavorative», per «motivi di salute» e per «altri motivi ammessi dalle vigenti normative» (che comprendono la necessità di accudire una persona non autosufficiente il ritorno alla propria residenza). Il modulo servirà anche per andare in una seconda casa in regione o per andare a trovare amici e parenti con le norme esposte sopra

-NEGOZI

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie ed altri negozi:

• alimentari (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari),
• surgelati,
• computer ed elettronica di consumo,
• sigarette,
• carburante,
• apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni,
• ferramenta, vernici, piastrelle,
• articoli igienico-sanitari,
• attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio,
• articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati,
• libri,
• giornali, riviste e periodici,
• Cartoleria e forniture per ufficio,
• Calzature per bambini e neonati,
• Biancheria personale
• Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero,
• Autoveicoli e motocicli,
• Giochi e giocattoli,
• Medicinali (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica),
• Articoli medicali e ortopedici,
• Cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria,
• Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti,
• Animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati,
• Ottica e fotografia,
• Combustibile per uso domestico e per riscaldamento,
• Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini,
• Articoli funerari e cimiteriali,
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati,
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
• Lavanderie e tintorie,
• Barbieri e parrucchieri.

– FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

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