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Zona arancione: Spostamenti, visite parenti, bimbi dai nonni, mercati…Tutte le risposte.

Come spesso accaduto in questo anno caratterizzato, purtroppo, da innumerevoli Dpcm con misure restrittive per arginare il rischio diffusione del contagio da Covid19, il governo italiano affida alle cosiddette Faq (risposte a domande poste frequentemente) i chiarimenti che diversamente è presoché impossibile trovare nel burocratese dei decreti. Al link della pagina ufficiale del governo (clicca qui) è possibile trovare una cartina intuitiva che permette di trovare semplici risposte a semplici e comuni domande che riguardano le tre aree in cui è stata suddivisa l’Italia (rossa-arancione-gialla) e cose è possibile fare o meno in base alle restrizioni vigenti.

Tra i quesiti più comuni che vengono posti, in particolare per la zona arancione come la Sicilia ci sono:

Si può fare una passeggiata o attività motoria? Sì, dalle 5 alle 22.
È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro? È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno.
Chi è separato o divorziato può andare a trovare i figli minorenni? Sì, anche tra comuni di aree differenti.
Si può andare nella seconda casa? Sì, ma solo dalle 5 alle 22 e se la casa di vacanza si trova nel proprio comune. Altrimenti si può andare soltanto per «porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili», come un tubo rotto, un crollo o la visita dei ladri.
Si può portare fuori il cane? Sì, ma a distanza dagli altri e senza creare assembramenti.
Si può uscire per andare in un negozio non alimentare? Sì, non ci sono limitazioni in base alla categoria dei prodotti.
Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
Si può andare in bicicletta? Sì, purché a distanza di un metro dagli altri e per effettuare gli spostamenti consentiti. Dalle 5 alle 22 la bici si può usare per svolgere attività motoria all’aperto.
E’ consentito viaggiare in auto con persone non conviventi? Sì, ma rispettando le regole: solo il guidatore davanti, un passeggero dietro per ogni fila di sedili e mascherina per tutti (a meno che non ci sia il divisorio in plexiglas).
È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza? Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

C’è poi una circolare esplicativa che il Ministero dell’Interno (leggi qui) ha inoltrato ai Prefetti per precisare l’applicazione di alcune delle misure previste nel Dpcm del 3 novembre. Per quanto riguarda la Sicilia, zona arancione, la circolare dispone quanto segue, in particolare su mobilità e servizi di ristorazione.

Area Arancione

L’art. 2 del d.P.C.M. del 4 novembre 2020 detta più rigorose misure di contenimento del contagio, da applicarsi nella seconda area contemplata dal provvedimento (area arancione), nella quale sono ricompresi i territori ritenuti, sulla base dei parametri e secondo i procedimenti dianzi richiamati, come caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (“scenario di tipo 3”).

Le misure previste dalla citata disposizione per i territori in questione – in base all’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, attualmente individuati nelle regioni Puglia e Sicilia – sono recate al comma 4 lett. a), b) e c). Esse sostanzialmente intervengono sulla mobilità e sui servizi di ristorazione, per cui il quadro regolativo, attinente a profili o ad ambiti non incisi dalla disposizione in commento, rimane quello definito dall’art. 1.

Mobilità (art.2, comma 4, lett. a e b)

In coerenza con quanto si è appena affermato in premessa, è il caso di precisare, in tema di mobilità, che anche per i territori a cui si riferisce l’art. 2 varrà il generale divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, di cui all’art. 1, comma 3 del d.P.C.M. Ciò in quanto, come già detto, tale articolo reca l’insieme delle disposizioni generali applicabili sull’intero territorio nazionale, salvo che esse non siano derogate da misure più restrittive per i territori a cui si riferiscono gli artt. 2 e 3 del provvedimento. In base alla lett. a) del comma 4 dell’art. 2, le restrizioni alla mobilità in area arancione comportano, innanzitutto, un generale divieto di spostamento, in entrata e in uscita,
da quei territori regionali, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute a esigenze di lavoro, salute o altra necessità, a cui si si aggiunge l’esigenza di assicurare le attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui esse sono consentite.

È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, la disposizione in commento precisa, opportunamente, che l’attraversamento di tali territori è sempre consentito qualora esso sia necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità, ovvero quando ci si sposti per cause consentite dal quadro regolatorio generale. Occorre inoltre far presente che nei territori dell’area arancione, la mobilità all’interno del comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle ore del cosiddetto “coprifuoco” (22,00-5,00); sicché per gli spostamenti da una zona a un’altra dello stesso comune non vi è alcuna necessità che ricorrano cause giustificative, né conseguentemente di utilizzare il modulo di autocertificazione.
L’art.2, in base al combinato disposto delle lettere a) e b), prevede, invece, restrizioni alla mobilità verso altri comuni della stessa o di altre regioni.

Per quanto riguarda gli spostamenti di cui sopra, la lettera b) provvede a chiarire che essi sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione. In forza di tale previsione risulterà dunque possibile lo spostamento per recarsi, solo a titolo di esempio, presso uffici pubblici, esercizi commerciali o centri servizi (es. per assistenza fiscale, previdenziale, ecc.) quando essi non siano presenti nel proprio territorio comunale.

Naturalmente, valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all’indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza. Come si è già avuto modo di dire in sede di commento all’art.1, le suddette limitazioni alla mobilità non elidono l’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche
disposizioni contenute nell’art. 2. Si ribadisce, pertanto, che la partecipazione a manifestazioni pubbliche resta
regolata, anche in questi territori, dall’art. 1, comma 9, lett. i), e soggiace, ovviamente, alle stesse limitazioni anti-COVID ivi indicate. Lo stesso dicasi per l’accesso ai luoghi di culto e la partecipazione alle funzioni religiose, che restano disciplinate dall’art.1, comma 9, lett. p) e q). Va da sé che, come detto, vigendo nei territori in questione restrizioni agli spostamenti, i luoghi di culto dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini.

È bene infine, precisare che sia gli spostamenti sia i transiti ammessi dalle surrichiamate disposizioni potranno essere sempre giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.

Servizi di ristorazione (art 2, comma 4, lett. c)

Riguardo alle attività dei servizi di ristorazione, la lett. c) dell’art. 2 ne dispon la sospensione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Resta consentita senza limiti di orario, inoltre, la ristorazione con consegna a domicilio, mentre quella con asporto è ammessa fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. La sospensione generalizzata dei servizi di ristorazione in area arancione non comporta alcun riflesso sull’offerta di tali servizi nelle strutture alberghiere ivi presenti. Pertanto, analogamente a quanto consentito in area gialla, le strutture alberghiere ubicate in area arancione potranno erogare servizi di ristorazione a beneficio esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario. Nelle strutture alberghiere prive di servizi di ristorazione potrà essere praticata
la consegna a domicilio di alimenti e bevande, anche ai fini della consumazione in camera. Infine, restano aperti, senza limiti orari, gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

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