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Sanzione disciplinare illegittima. Accolto ricorso di un dipendente comunale invalido.

Non andava irrogata la sanzione disciplinare nei confronti di un dipendente del comune di Sant’Agata Militello, perché lo stesso aveva fornito adeguate giustificazioni riguardo la contestata assenza alla visita fiscale domiciliare. Così il giudice del lavoro del tribunale di Patti, Fabio Licata, ha accolto il ricorso presentato dall’uomo, lavoratore 47enne portatore di invalidità civile. Il provvedimento impugnato del dipendente, rappresentato in giudizio dall’avvocato Antonio Araca, era stato notificato dal comune di Sant’Agata Militello nel marzo 2018 ed imponeva al lavoratore la decadenza per intero dal diritto a qualsiasi trattamento economico per 10 giorni, riferiti al periodo tra il 14 e il 23 novembre 2017, ed al 50% per altri 10 giorni, dal 24 novembre al 3 dicembre 2017. La sanzione gli era stata applicata poiché il lavoratore, invalido civile al 78%, non si era reso reperibile alla visita domiciliare richiesta dall’Inps. Nell’ambito del procedimento disciplinare interno instaurato a suo carico, quindi, il 47enne aveva giustificato l’assenza spiegando di trovarsi in quell’occasione presso lo studio del proprio medico specialista che, tuttavia, non l’aveva potuto ricevere, nonostante la visita già programmata, a causa di un altro impegno di natura professionale. Tale spiegazione è stata peraltro confermata dallo stesso medico. Alla luce di ciò, il giudice ha accolto il ricorso del lavoratore per l’infondatezza nel merito dei motivi alla base della sanzione irrogata, annullando la sanzione disciplinare della decadenza dal diritto al trattamento economico ed ordinando al comune di Sant’Agata Militello, rappresentato dall’avvocato Mauro Scaffidi, la restituzione deli relativi giorni di paga al lavoratore. L’ente comunale è stato quindi condannato anche al pagamento delle spese d giudizio quantificate in 4766,00 euro oltre iva e spese generali. Rigettata invece la richiesta di risarcimento danni per 20 mila euro avanzata dal lavoratore stesso.

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