Misure antincendio, ordinanza sindacale di pulizia dei terreni e divieto d’accensione fuochi

Misure antincendio, ordinanza sindacale di pulizia dei terreni e divieto d’accensione fuochi

E’ stata predisposta come ogni anno l’ordinanza sindacale per l’adozione di misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d’interfaccia (leggi qui).

Ai sensi della normativa vigente, il sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso ha ordinato  in via contingibile ed urgente ai proprietari o aventi diritti reali la pulizia straordinaria dei fondi ricadenti nel territorio del comune di S. Agata di Militello, a proprie cure e spese, mediante la pulizia delle stoppie, delle erbacce, dei cespugli e la rimozione dei materiali di risulta dell’agricoltura, al fine di garantire la sicurezza antincendio.

Disposto dunque che

  • l’attività sia espletata dai proprietari dei fondi entro il giorno 15 MAGGIO 2025;
  • nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila) è ammessa, in sostituzione della pulizia dell’intera area, l’apertura di viali parafuoco, adiacenti il confine con le proprietà limitrofe e con le strade, sia pubbliche che private. Tali viali parafuoco dovranno avere un’ampiezza di almeno mt. 6,00 (sei) estendibile a mt 10,00 (dieci) in presenza di alberi di alto fusto nelle vicinanze, fermo restando l’obbligo del proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l’innesco di incendi;
  • durante il periodo dal 15 MAGGIO 2025 al 31 OTTOBRE 2025 è fatto obbligo, ai proprietari ed ai conduttori dei terreni, di mantenere i terreni in condizioni tali da impedire l’innesco di incendi;
  • qualora l’organo di vigilanza accerti l’immediato pericolo di incendio, la pulizia sarà effettuata dall’Amministrazione Comunale in danno, a cura dell’UFFICIO Ambiente, con addebito delle spese a carico della ditta proprietaria;

Ai proprietari dei terreni percorsi dal fuoco saranno applicate le sanzioni amministrative fissate dall’art. 10 legge 21/11/2000, n. 353 e dalla L.R. 6/04/1996 n. 16 come modificata con legge 10/01/2006 n. 14; Gli inadempienti saranno altresì responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili, per l’inosservanza dell’ordinanza ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P.

Vietato 

a) a chiunque, nel periodo dal 15 MAGGIO 2025 al 31 OTTOBRE 2025, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;

b) a chiunque, nel periodo dal 15 MAGGIO 2025 al 31 OTTOBRE 2025 e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;

c) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;

d) l’uso di fuochi d’artificio in occasione di feste o di solennità, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e comunque in aree diverse da quelle appositamente individuate in autorizzazione;

e) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

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