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Frattura ad una gamba. Il Comune di Sant’Agata condannato a risarcire circa 50 mila euro!

Si chiude la vicenda giudiziaria iniziata sedici anni or sono allorquando una signora residente nel comune di Naso, percorrendo la via Ragusa, si procurava cadendo la frattura scomposta di tibia e perone. Di qui la citazione del Comune del Comune di Sant’Agata Militello per accertarne la responsabilità, al tempo guidato dal sindaco Aldo Fresina, che si costituiva in giudizio con un legale di fiducia, l’avvocato Antonino Testa. A dicembre del 2013 il deposito della sentenza di primo grado emessa dal Giudice Unico della Sezione distaccata di Sant’Agata, dott. Pietro Miraglia, che condannava il comune “al pagamento di € 24.655,80 in favore dell’attrice, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva” nonché “alla refusione delle spese, liquidate in complessivi 4.863,60, di cui 263,60 per spese, ponendo integralmente a suo carico le spese di CTU anticipate dall’attrice, previa dimostrazione del loro pagamento”. Da allora il comune, nonostante le richieste del creditore è rimasto inadempiente rispetto a quanti statuito nella sentenza né ha provveduto ad impugnare la stessa in appello. Fino allo scorso 24 maggio, quando un commissario prefettizio, nominato dopo un ulteriore giudizio di ottemperanza davanti al Tar di Catania che ha condannato il comune al pagamento di altri 1.650 euro di spese di lite, ha finalmente ottemperato, a distanza di più di due anni, a quanto stabilito dalla sentenza e disposto il riconoscimento del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari a 49.324,04 euro, a cui occorre aggiungere anche il compenso dello stesso commissario che ha operato in via sostitutiva. Le somme sono state imputate al bilancio 2016 ancora da adottare, che, pertanto, sarà ancora più povero del previsto, dovendosi prevedere obbligatoriamente tali spese. Alcuni consiglieri di opposizione, appreso della notizia, hanno fatto sapere che presenteranno presto un’apposita interrogazione al sindaco Sottile per capire se vi sono o meno maggiori spese a carico dell’ente rispetto a quelle stabilite nella sentenza del 2013 e valutare l’eventuale sussistenza di danno erariale.

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