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Ricorso sui seggi. La costituzione al Tar dei consiglieri

 Il ricorso elettorale presentato dal candidato al consiglio comunale Rita Fachile e dal presidente del locale circolo n°1 del partito democratico, Enzo Canonico, contro l’attribuzione dei seggi in consiglio è da ritenere infondato ed inammissibile. E’ scritta nelle dodici pagine della memoria difensiva di costituzione dei sei consiglieri comunali di maggioranza, Achille Befumo, Salvatore D’Angelo, Valeria Fazio, Elisa Gumina, Domenico Barbuzza e Salvatore Sanna, cui si aggiunge quella del  presidente Antonio Scurria, l’interpretazione della legge elettorale che ha permesso, proprio alla coalizione che sosteneva il candidato sindaco sconfitto Benedetto Caiola, di aggiudicarsi la maggioranza di 11 consiglieri contro 9 nel civico consesso. I consiglieri hanno presentato le loro contro deduzioni costituendosi nella qualità di resistenti nel giudizio pendente al Tar di Catania, che verrà trattato il prossimo 23 Ottobre. La memoria difensiva propone un dettagliata excursus sulla legge elettorale e spiega, secondo il punto di vista dei consiglieri resistenti, perché l’attribuzione degli undici seggi alla coalizione Caiola sarebbe corretta. “Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi”, questo il passaggio tanto chiaro quanto contestato da chi propose ricorso. Il limite del 60% è dunque una soglia scelta discrezionalmente dal Legislatore cui ricondurre una maggioranza qualificata che possa meglio garantire la governabilità. “L’ulteriore condizione posta è però quella secondo cui il beneficio rivolto alla migliore governabilità non può scontrarsi con quello della proporzionalità che viene commisurato al risultato di lista e non a quello del sindaco. Ed espressamente stabilisce, che il premio di maggioranza viene assegnato, sempreché nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti”.   Nel ricorso proposto da Fachile e Canonico (vedi pdf allegato ad articolo in archivio) c’è comunque un’ulteriore ragione di doglianza in via subordinata legata a presunti vizi di costituzionalità dell’articolo 2bis della legge regionale del 15 Settembre 1997 numero 35, nella parte in cui il raggiungimento del 50 + 1% da parte delle liste collegate al sindaco eletto impedisca l’attribuzione del premio di maggioranza. Anche questo passaggio viene smontato nelle memorie difensive dei consiglieri. “Il giudice delle leggi  ha premesso che l’ammissibilità del voto disgiunto comporti conseguentemente che in consiglio vi sia una maggioranza contrapposta al sindaco, come anche che vi sia una situazione di equilibrio tra consiglieri eletti nella lista o nelle liste collegate al sindaco e consiglieri eletti in altre liste. Il legislatore – sostengono i resistenti – ha dunque deliberatamente escluso di assicurare comunque la maggioranza in consiglio al candidato eletto sindaco, il quale quindi non può adagiarsi e puntare esclusivamente  sul suo prestigio personale; ma è stimolato a collegarsi a liste che abbiano un effettivo consenso nell’elettorato”.

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